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Concetti e contratti

La carta non sempre canta

La nostra filosofia

Il perfezionamento professionale medico deve essere di buona qualità e finanziabile. Per i nostri soci vogliamo però ancora di più. Pari opportunità già all’inizio e ancor di più sui gradini più alti della carriera. Soprattutto per chi lavora a tempo parziale e con una libera scelta dell’indirizzo specialistico.

In questo facciamo continui progressi. Ad esempio, nel Comitato direttivo dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), ora ciascun centro di perfezionamento professionale deve confermare nel proprio concetto di perfezionamento professionale di offrire ai medici assistenti un minimo di 4 ore di perfezionamento professionale strutturato alla settimana. Inoltre, dal 1° luglio 2020 i giovani medici possono svolgere tutto il loro perfezionamento professionale part-time. Inoltre, ora viene riconosciuto anche un anno di perfezionamento professionale con un grado di occupazione inferiore al 50 percento – a condizione che il grado di occupazione sia almeno del 20 percento.

Da ciò si evince che, grazie alla nostra partecipazione a comitati specializzati, facciamo sì che i documenti relativi al perfezionamento professionale non rimangano tigri di carta, perché alle parole devono seguire i fatti. A tale scopo a voi, giovani medici, servono documenti scritti in modo chiaro.

Per questo vi spieghiamo quali sono i punti essenziali.

Concetti di perfezionamento professionale

Che cosa ci deve essere?

Ogni centro di perfezionamento professionale elabora un concetto di perfezionamento professionale, il quale documenta la trasmissione dei contenuti didattici del relativo programma di perfezionamento professionale, sia dal punto di vista temporale che da quello contenutistico. I concetti offrono quindi ai medici buoni punti di riferimento, riguardo a ciò che li attende durante il perfezionamento professionale.

Secondo l’art. 41 cpv.1 del Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP) il concetto di perfezionamento professionale:

a) definisce il numero massimo di possibili posti di perfezionamento professionale e fissa il numero dei posti di perfezionamento specifici per la disciplina o in un’altra disciplina, il quale deve stare in un rapporto adeguato con il numero dei pazienti disponibili per il perfezionamento;

b) stabilisce e giustifica il rapporto tra il numero dei medici in perfezionamento e il numero degli incaricati per il perfezionamento (tutori) in proporzione alle specifiche esigenze;

c) descrive in modo realistico e comprensibile l’offerta di perfezionamento professionale, in particolare gli obiettivi che un medico può raggiungere nel corso di un anno;

d) spiega come, per il tramite di chi, quando e dove sono insegnate le materie di perfezionamento pratico e teorico richieste dal programma di formazione;

e) descrive in modo separato le materie di perfezionamento insegnate ai candidati di altre discipline (in particolare i medici di famiglia);

f) mostra la cooperazione con altri centri di perfezionamento nel settore del perfezionamento professionale (associazioni o reti di perfezionamento);

g) disciplina l’effettuazione ogni anno di almeno quattro valutazioni che si basano sul posto di lavoro (ad es. Mini-CEX, DOPS);

h) stabilisce se e come vengono insegnati i contenuti relativi agli obiettivi di apprendimento generali. Particolare attenzione va prestata alle conoscenze concernenti etica, economia sanitaria, farmacoterapia, sicurezza del paziente e garanzia di qualità;

i) indica se esiste un sistema di reporting degli errori specifico della clinica o dell’ospedale (oppure del reparto o dell’istituto) oppure messo a disposizione dalla società medica specialistica (ad es. Critical Incidence Reporting System, CIRS);

j) conferma che ai medici assistenti viene consentito di frequentare nell’ambito del lavoro i congressi e i corsi richiesti nel programma;

k) conferma che ai medici assistenti vengono offerte come minimo 4 ore di perfezionamento professionale strutturato alla settimana.

I concetti sono pubblicati e visualizzabili nel Registro ISFM dei centri di perfezionamento professionale riconosciuti (in tedesco e francese).

Contratti di perfezionamento professionale

Che cosa contengono?

Il Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP), all’art. 41 cpv. 3, prescrive che ogni centro di perfezionamento professionale riconosciuto debba stipulare un contratto di lavoro con ogni titolare di un posto di perfezionamento professionale. Nel contratto devono essere descritti concretamente i contenuti didattici da trasmettere (definizione degli obiettivi di apprendimento). Sul suo sito Web l’ISFM mette a disposizione un modello di contratto di perfezionamento professionale. Gli obiettivi e le condizioni di apprendimento concordati possono essere integrati direttamente nel contratto di lavoro oppure essere aggiunti sotto forma di allegati.

Che cos’è un «perfezionamento professionale strutturato»? (in tedesco) (documento ISFM)